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Il regime fiscale per gli impatriati in Francia : comprendre regole e vantaggi

Il regime fiscale degli impatriati rappresenta un’opportunità strategica per le imprese che desiderano attrarre talenti internazionali in Francia.

Categorie
Mobilité internationale
Date
8.10.24

Il regime fiscale degli impatriati consente, a determinate condizioni, di beneficiare di esenzioni dall’imposta sul reddito. Tali esenzioni si applicano fino al 31 dicembre dell’ottavo anno civile successivo a quello della prima assunzione di funzioni presso un’impresa stabilita in Francia. I vantaggi fiscali concessi sono i seguenti :

Esenzione del supplemento di retribuzione legato all’impatrio (“bonus di impatrio”)

Questo bonus corrisponde ai supplementi di retribuzione, in denaro o in natura, previsti nel contratto di lavoro o in un suo eventuale emendamento, direttamente connessi all’impatrio. In linea di principio, l’importo effettivo del bonus deve essere determinato prima dell’inizio delle funzioni in Francia e indicato chiaramente nel contratto di lavoro o nel mandato sociale (o, se necessario, in un emendamento a questi ultimi).

Tuttavia, se il bonus non può essere determinato con precisione fino all’ultimo euro in anticipo, a causa della sua natura o delle modalità di calcolo, è sufficiente che esso sia determinabile sulla base di criteri oggettivi indicati nel contratto di lavoro o nel mandato sociale. È il caso, ad esempio, di un “bonus di impatrio” costituito dalla messa a disposizione di un alloggio in Francia, oppure calcolato come percentuale della retribuzione base dell’impatriato, comprendente a sua volta una parte variabile [1].

Su opzione, il lavoratore può valutare forfettariamente l’importo del bonus nella misura del 30% della retribuzione netta totale, al netto dei vantaggi derivanti dai sistemi di partecipazione agli utili o di azionariato dei dipendenti, nella propria dichiarazione dei redditi. La valutazione forfettaria del bonus d’impatrio comprende anche le indennità di cessazione del rapporto di lavoro [2].

Limite

La retribuzione imponibile in Francia del lavoratore non deve essere inferiore a quella percepita da un altro dipendente che svolge funzioni analoghe all’interno della stessa impresa o, in mancanza, in imprese simili stabilite in Francia (“retribuzione di riferimento”).
Se la retribuzione è inferiore a quella di riferimento, la differenza viene reintegrata nel reddito imponibile del lavoratore.

Esenzione sulla retribuzione legata all’attività svolta all’estero
Questa esenzione fiscale si applica alla parte della retribuzione corrispondente al lavoro effettuato fuori dalla Francia, a condizione che i soggiorni all’estero siano effettuati “nell’interesse diretto ed esclusivo dell’impresa presso la quale l’impatriato esercita la sua attività” [3].

Questi due regimi (esenzione del bonus di impatrio ed esenzione sulla retribuzione relativa all’attività svolta all’estero) sono cumulabili.

Plafonamenti dell’esenzione complessiva

Nella propria dichiarazione dei redditi, il lavoratore deve scegliere tra due opzioni:

  • Plafonare l’insieme delle esenzioni fiscali al 50% della propria retribuzione totale;
  • Oppure optare affinché solo la parte della retribuzione corrispondente all’attività svolta all’estero sia plafonata al 20% della retribuzione imponibile, beneficiando in tal caso dell’esenzione integrale del bonus di impatrio.

Esempio numerico

Consideriamo un impatriato con la seguente situazione:

  • retribuzione base netta: 90.000 €
  • bonus d’impatrio netto: 130.000 €
  • retribuzione di riferimento netta: 100.000 €
  • giorni di lavoro all’estero: 80 (su 240 giorni lavorativi)

Alla luce di questi elementi:

  • La retribuzione netta imponibile sarà pari a 100.000 €, in linea con la retribuzione di riferimento.
  • Il bonus d’impatrio esente da imposta sarà limitato a 120.000 € (220.000 € meno 100.000 €).
  • La quota di retribuzione relativa ai giorni di lavoro all’estero sarà pari a 33.333 € (calcolo: 100.000 € / 240 × 80).

Opzione 1 – Plafonamento globale

  • Retribuzione esente prima del plafonamento = 153.333 € (120.000 € + 33.333 €)
  • Plafonamento (50% di 220.000 €) = 110.000 €

Opzione 2 – Plafonamento della retribuzione legata ai giorni all’estero

  • Plafonamento sulla quota di retribuzione estera = 20.000 € (20% di 100.000 €)
  • Bonus d’impatrio = 120.000 € (limitato dalla retribuzione di riferimento)

Pertanto, il totale dell’esenzione dall’imposta sul reddito sarebbe pari a 140.000 € (120.000 € + 20.000 €).

Sulla base di questo esempio, l’opzione n. 2 risulta più vantaggiosa per l’impatriato (140.000 € contro 110.000 €).

Ambito di applicazione

Possono beneficiare del regime fiscale degli impatriati i lavoratori dipendenti e i dirigenti chiamati a ricoprire un impiego, a tempo determinato o indeterminato, presso un’impresa stabilita in Francia, sia tramite una società con sede all’estero sia direttamente da un’impresa francese [4].

Il regime degli impatriati si applica anche ai dirigenti fiscali come definiti dai punti 1°, 2° e 3° della lettera b dell’articolo 80 ter del Codice generale delle imposte (CGI). Il regime riguarda in particolare:

  • per le società anonime (SA) e le società per azioni semplificate (SAS): il presidente del consiglio di amministrazione, il direttore generale, il direttore generale delegato, i membri del direttorio, nonché ogni amministratore o membro del consiglio di sorveglianza con funzioni particolari;
  • per le società a responsabilità limitata (SARL): i gérants (amministratori) minoritari o paritari;
  • per le altre tipologie di imprese o stabilimenti soggetti all’imposta sulle società: i dirigenti fiscalmente assimilati ai dipendenti.

Condizioni di ammissibilità al regime fiscale degli impatriati

Per beneficiare del regime fiscale degli impatriati, la persona interessata deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • Essere chiamata dall’estero a occupare un impiego presso un’impresa stabilita in Francia : Il regime è destinato alle persone trasferite da un’impresa estera o assunte direttamente all’estero da un’impresa francese.
  • Non essere stata fiscalmente residente in Francia : Ai sensi dell’articolo 4 B del Codice generale delle imposte (CGI) o delle convenzioni fiscali internazionali, la persona non deve essere stata residente fiscale in Francia nei cinque anni civili precedenti l’assunzione delle funzioni in Francia.
  • Avere il proprio domicilio o luogo di soggiorno principale in Francia : Il domicilio si considera situato nel luogo in cui il contribuente risiede abitualmente e dove si trova il centro dei suoi interessi familiari [7].
  • Esercitare la propria attività professionale principale in Francia : L’attività principale è quella alla quale il contribuente dedica la maggior parte del proprio tempo effettivo, oppure quella che genera la parte più consistente dei suoi redditi mondiali [8].

La verifica di queste condizioni di residenza deve essere effettuata ogni anno in cui si applica il regime. Se le condizioni non sono soddisfatte per un determinato anno, il regime fiscale degli impatriati non sarà applicabile per quell’anno. Tuttavia, ciò non pregiudica l’ammissibilità al regime per gli anni precedenti o successivi, a condizione che le condizioni siano soddisfatte per quei periodi. Il periodo di esenzione è comunque sempre calcolato a partire dalla data della prima assunzione delle funzioni.

Riferimenti alla dottrina amministrativa e alla giurisprudenza francese :

[1] BOI-RSA-GEO-40-10-20 n. 70 (date de début de publication du BOI : 21/06/2017)

[2] Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies,04/10/2023, 466714

[3] BOI-RSA-GEO-40-10-20 n. 220(date de début de publication du BOI : 21/06/2017)

[4] BOI-RSA-GEO-40-10-10 n. 10 (date de début de publication du BOI : 21/06/2017)

[5] BOI-RSA-GEO-40-10-10 n. 70 et n. 80 (date de début de publication du BOI : 21/06/2017)

[6] BOI-RSA-GEO-40-10-10 n. 150 (date de début de publication du BOI : 21/06/2017)

[7] Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1995, 126513,publié au recueil Lebon

[8] BOI-IR-CHAMP-10 n. 220 (date de début de publication du BOI : 28/07/2016)

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